Abusivismo ad Ischia
La protesta del Comitato per il diritto alla casa di Ischia e Procida esce, per un attimo, dalla strada e sale in cattedra con la redazione di un “ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA” indirizzato ai Sindaci dell’Isola, ai dirigenti degli uffici tecnici comunali e per conoscenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napol e al Procuratore Regionale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Campania. Un lungo documento (che pubblichiamo integralmente in queste pagine) che mette in evidenza l’eccezione che nei giorni scorsi annunciò l’avvocato Bruno Molinaro, nominato dal comitato. Si porta in evidenza, in particolare che: “salvo che la legge non disponga diversamente, come nel caso di ripristino dello stato dei luoghi in materia di normativa antisismica, ove l’art. 24 l. n. 64 del 1974 riserva all’ufficio tecnico regionale l’esecuzione dell’ordine del giudice penale, in caso di condanna per la relativa contravvenzione” e continua “attribuendo il relativo compito all’ufficio tecnico della regione o a quello del genio civile, secondo le competenze vigenti”. Su questa base il comitato diffida “i Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, in una ai rispettivi Sindaci e ai dirigenti degli uffici tecnici, per quanto di loro competenza, dal formalizzare ed inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti richieste di anticipazioni o di assunzione di mutui sui costi occorrenti a finanziare gli interventi di demolizione delle opere abusive nei modi e nelle forme previste dall’art. 32 del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03, e dalla circolare della Cassa Depositi e Prestiti del 2006, n. 1264, nei casi in cui la competenza ad eseguire la demolizione si appartenga alla regione e non al pubblico ministero, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 24 della legge n. 64/74 (ora art. 99 d.P.R. 380/01) e 102 del d.P.R. n. 380/01. Il costituito Comitato si riserva, in caso di condotta violativa, distrattiva ed elusiva della normativa vigente in materia, di segnalare gli illeciti, anche di tipo contabile-erariale, alla competente A.G. e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per le iniziative consequenziali. Resta salvo – per i soggetti incisi – ogni altro diritto, ragione ed azione in generale anche per il risarcimento dei maggiori danni da illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c.”. La querelle “Pm” o “Regione” si allarga dopo il ricorso dell’avvocato Molinaro. Tra le tante iniziative del comitato, questa ci sembra rappresenti una svolta molto seria. Mentre si organizza la carovana per la nuova manifestazione in programma giovedì (domani, ndr) a Napoli per chiedere la definitiva modifica della legge 326/2003, in parte causa di tutti i “nostri mali”, questa della diffida, prenda una piega diversa. Se giustizia deve essere, allora sia giustizia e si applichino tutte le leggi. La diffida ai sindaci è stata già sottoscritta da circa mille persone e sembra che durante la prossima manifestazione di martedì 2 marzo (con partenza da Lacco Ameno, ore 9.00, verso Forio) saranno raccolte ulteriori adesioni. Un movimento popolare che comincia a prendere le forme di una protesta diversa. Durante i lavori dell’assemblea del Comitato – che ha registrato un’affluenza fiume nonostante le assenze eccellenti – abbiamo raccolto la dichiarazione del presidente Luigi Pisani: «In questo periodo decisamente particolare, sarebbe opportuno, che Domenico De Siano, unico “grande” candidato alle prossime elezioni regionali chiedesse al proprio partito (il PdL, ndr) delle garanzie certe sull’approvazione del disegno di legge presentato dal senatore Carlo Sarro, magari mettendo sulla bilancia anche la propria candidatura. Il tempo delle “favole” è diventato il tempo delle “ruspe” e la politica non può continuare a giocare con il futuro dei cittadini che poi sono quelli che vanno nelle urne ed esprimono il voto”. Il presidente Pisani riporta l’attenzione verso il fronte “disegno di legge”, ieri a Roma, infatti, era prevista la riunione dei capigruppo del Senato per l’approvazione o la modifica del disegno di Legge presentato dal senatore Carlo Sarro e al quale hanno apposto la firma come firmatari tutti i senatori campani del PDL. Un disegno di legge che nella giornata di oggi dovrebbe essere calendarizzato tra i lavori dei senatori ed approdare in aula. I tempi sono estremamente stretti e la pressione delle Procura sui comuni è ancora forte. I lavori delle ruspe proseguono senza sosta ha confermato i Prefetto di Napoli alla delegazione dei comitati di lotta per il diritto alla casa della Provincia di Napoli in un incontro che si è tenuto qualche giorno fa. Un’affermazione che non lascia dormire tranquilli.
IL TESTO DELLA DIFFIDA
ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32, COMMA 12, DEL D.L. N. 269 DEL 2003 (FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ) E 102 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001
I sottoscritti, tutti appartenenti al COMITATO per il DIRITTO alla CASA di ISCHIA e PROCIDA, con sede in Casamicciola Terme alla via Castiglione, nonché elettivamente domiciliati in Barano d’Ischia alla piazza San Rocco, n. 26, nello studio dell’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, dal quale sono assistiti, espongono e chiedono quanto segue: 1. Come è noto, l’art. 24 della legge n. 64/74 (ora art. 99 del d.P.R. n. 380/01) si occupa della esecuzione delle sentenze che hanno ad oggetto le contravvenzioni alla normativa sulle costruzioni nelle zone sismiche e che contengono l’ordine di demolizione di cui all’art. 23 della legge medesima. In tal caso, l’organo promotore dell’esecuzione dell’ordine di demolizione non va identificato nel pubblico ministero, bensì nell’ufficio tecnico della regione o nell’ufficio del genio civile. La disposizione innanzi richiamata prevede, infatti, che «qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l’ufficio tecnico della regione o l’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato». Ha avuto modo di precisare, in proposito, Cass., SS.UU., n. 15 del 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi, che: “á.. Se il potere di ordinare la demolizione attribuito al giudice penale pur di natura amministrativa è volto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all’esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza, è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dagli art. 655 ss. c.p.p.. La giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria riguardo all’esecuzione dell’ordine di demolizione è conseguente alla caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato, non essendo neppure ipotizzabile che l’esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministrazione, salvo che la legge non disponga diversamente, come nel caso di ripristino dello stato dei luoghi in materia di normativa antisismica, ove l’art. 24 l. n. 64 del 1974 riserva all’ufficio tecnico regionale l’esecuzione dell’ordine del giudice penale, in caso di condanna per la relativa contravvenzione (la cui ragione va ricercata nei criteri essenzialmente tecnici che presiedono la salvaguardia statica degli edifici nelle zone dichiarate sismiche)». La decisione delle SS.UU. è , poi, confermata da Cass. pen., III Sez., 14.12.2001, imp. Caporale, secondo cui: “La legge n. 64 del 1974, che pur prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte dell’A.G. penale, con il decreto o la sentenza di condanna (allorquando le opere siano state eseguite in difformità alle norme prescritte dalla legge medesima o dalle fonti integrative di cui agli artt. 1 e 3), contiene anche, al successivo art. 24, precise disposizioni relative all’esecuzione della sanzione suddetta (così come delle “prescrizioni” che, anche ai sensi dell’art 23 cit., siano state, eventualmente ed in alternativa, dettate dal giudice penale), attribuendo il relativo compito all’ufficio tecnico della regione o a quello del genio civile, secondo le competenze vigenti, autorità facultate ad avvalersi della forza pubblica, ponendo, altresì, le relative spese a carico del “condannato”. E proprio ai fini di tale esecuzione il successivo artt. 26 prevede la trasmissione a dette autorità della copia della sentenza o del decreto penale esecutivi, entro gg. 15 dalla intervenuta irrevocabilità o esecutività degli stessi, mentre l’art. 27 istituisce un fondo in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei L.L.P.P., prevedendo, infine, le modalità di recupero delle spese di esecuzione. A fronte di tale specifica e dettagliata disciplina, inequivocamente evidenziante la precisa scelta del legislatore di demandare all’autorità amministrativa l’esecuzione delle sanzioni de quibus, ancorché pronunziate dal giudice penale, non conferente deve ritenersi il richiamo, da parte del ricorrente P.M., ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente da S.U. 24-7-96 n. 15, Monterisi), in tema di esecuzione del, pur analogo (ma non del tutto), ordine di demolizione di cui all’art 7 u.c. L. 47-85, in materia urbanistico – edilizia. Pur trattandosi, nell’uno e nell’altro caso, di provvedimenti formalmente giurisdizionali e sostanzialmente sanzionatori amministrativi, deve tuttavia osservarsi che, a differenza che nella legge n. 64 del 1974, in quella n. 47 del 1985 non si rinvengono disposizioni, analoghe a quelle contenute nei citati artt. 24 e segg. della prima, in materia di esecuzione della statuizione demolitoria pronunziata dal giudice. Non a caso, a tal proposito, la menzionata giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il principio secondo il quale l’esecuzione del provvedimento adottato dal giudice, applicativo di sanzione amministrativa, deve ritenersi demandata alla giurisdizione dell’A.G. penale, ai sensi degli artt. 655 e segg. c.p.p, deve ritenersi operante “salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso” (cosi, testualmente, leggesi nella motivazione della citata set. n 12-96 delle S.S.U.U.); e nella specie, come si è visto, la legge dispone in modo espresso, attribuendo tale esecuzione ad autorità amministrative ben individuate. Nè può, d’altra parte, l’eventuale omissione o ritardo degli atti dovuti da parte della P.A. (situazione patologica di fronte alla quale al P.M. non resta che esercitare l’eventuale azione penale per i reati configurabili, nell’ipotesi di ingiustificata inerzia) dar luogo ad un intervento surrogatorio da parte dell’A.G., che, esulante dalla previsione legislativa in una materia oggetto di dettagliata disciplina, sarebbe irrimediabilmente viziato da sconfinamento di poteri, in difetto di giurisdizione». 2. Inoltre, l’ art. 102 del d.P.R. n. 380/01 (già art. 27 della legge n. 64/74) stabilisce che: «Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l’esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l’aumento dell’aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell’entrata”. 3. Di contro, nei casi in cui la sentenza di condanna non contenga l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. n. 380/01, con conseguente competenza del pubblico ministero ai sensi dell’art. 655 c.p.p. a dare esecuzione al provvedimento, soccorre – ai fini della copertura della spesa da sostenere per tale attività – l’art. 32, comma 12, del d.l. n. 269 del 2003 (fondo di rotazione di 50 milioni di euro “per le demolizioni delle opere abusive”). Senonchè, il d.P.R. n. 115 del 30.5.2002 include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi tra le spese ripetibili (art.5, lett. g) e disciplina il procedimento di pagamento dell’importo dovuto al soggetto che esegue tali attività secondo modalità analoghe a quelle previste per gli ausiliari del magistrato (art. 169). Va evidenziato, sul punto, che la convenzione organizzativa (interministeriale) per la demolizione degli immobili abusivi a mezzo del Genio Militare stipulata il 15 dicembre 2005 (capitolato per i lavori da compensi nell’anno 2008) regola all’art. 7 la materia degli oneri finanziari e dei rimborsi, tenendo conto di una modifica normativa intervenuta dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 115/02, che consente di attingere, per il finanziamento delle attività di demolizione di opere abusive, al fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. dall’art. 32, comma 12, del d.l. 269/03. Tale disposizione così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall’autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell’interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni”. La demolizione viene, dunque, finanziata attraverso un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell’interessato è operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire. Onde consentire l’attivazione di tale meccanismo, l’art. 7 della convenzione organizzativa prevede quanto segue: “Dopo l’emissione del decreto ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. 115/2002, l’ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell’apposito modello previsto dall’articolo 177 dello stesso Testo Unico e trasmette senza ritardo copia del decreto al Comune del luogo dove l’intervento deve essere eseguito e alla Cassa depositi e prestiti s.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento; in caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l’ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all’Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato; qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l’ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa depositi e prestiti s.p.a. che rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura. Grande partecipazione popolare all’assemblea del comitato per il diritto alla casa riunita nella sala del Grand Htel Terme di Augusto di Lacco Ameno. Le prime mosse del comitato che vanno oltre i cortei di strada e la stampa di volantini “ no voto ”.
